Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “SCIENTIFICAST”

Titolo I – Natura e finalità dell’Associazione

 

Art. 1 (Natura)

È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, della legge regionale 24 dicembre 2004, n.30, del regolamento regionale 20 ottobre 2005, n.1 e successive modifiche l’associazione di promozione sociale denominata “Scientificast”, con sede in Genova, Via Opisso 115/62. Il cambio di sede legale all’interno del Comune di Genova non comporta modifica statutaria. L’Associazione, che è indipendente, apolitica e aconfessionale, opera senza limitazioni di durata.

 

Art. 2 (Finalità)

L’Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale, tramite la diffusione della cultura scientifica in tutte le sue forme ampliando la conoscenza della cultura scientifica soprattutto a coloro che ne sono più lontani.

Per meglio perseguire le sue finalità l’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione.

 

Art. 3 (Attività istituzionali)

L’Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo precedente, svolge attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta a raggiungere lo scopo sociale.

In particolare, l’Associazione si prefigge di:

– allargare la rete di competenze nell’ambito della divulgazione scientifica mediante contatti tra enti, associazioni e persone;

– allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali in campo scientifico affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura scientifica come un bene per ogni individuo e un valore sociale importante;

– collaborare attivamente sul territorio con le istituzioni scolastiche per la valorizzazione delle risorse locali e la formazione scientifica di alunni e insegnanti.

– realizzare mostre, eventi e laboratori a carattere scientifico in contesti internazionali, nazionali e locali.

 

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

Tìtolo II – Gli Associati

 

Art. 4 (Definizione)

Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione acquistano la qualità di Associato, con l’accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo. Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l’Assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.

 

Art. 5 (Diritti ed obblighi degli Associati)

A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, tutti gli Associati:

– possono essere eletti alle cariche associative;

– hanno diritto di voto, anche per delega, nell’ Assemblea;

– hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato;

– hanno diritto a recedere dall’appartenenza all’Associazione;

– sono tenuti a rispettare il presente Statuto e a versare la quota associativa annuale.

 

Art. 6 (Perdita della qualità di Associato)

La perdita della qualità di Associato avviene per:

  1. a) dimissioni volontarie;
  2. b) mancato versamento della quota associativa annuale;
  3. c) morte;
  4. d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all’Associato.

 

Titolo III – Disposizioni economico-finanziarie

 

Art. 7 (Entità ed amministrazione del patrimonio)

L’Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell’atto costitutivo. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all’incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne una redditività adeguata.

 

Art. 8 (Entrate dell’Associazione)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. a) le rendite del patrimonio;
  2. b) gli utili, i proventi, i redditi e ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
  3. c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
  4. d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni e ogni altro introito che non sia espressamente destinato a incrementare il patrimonio;
  5. e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
  6. f) delle quote annuali associative.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.

 

Art. 9 (Durata dell’esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall’Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12 comma 1°.

L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

 

Titolo IV – Organi dell’Associazione

 

Art. 10 (Organi)

Organi dell’Associazione sono:

  1. a) l’Assemblea degli Associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;

Tutti i ruoli elettivi si intendono svolti a titolo gratuito, salvo quanto previsto dal D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995.

 

Capo I – L’Assemblea degli Associati

 

Art. 11 (Composizione)

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L’Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.

 

Art. 12 (Compiti)

L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo e per approvare, entro il mese di aprile di ciascun anno, il bilancio consuntivo.

Spetta all’Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo. L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

– per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;

– per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto;

– per approvare il programma delle attività dell’Associazione;

– quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l’ordine del giorno. La convocazione deve avvenire per via telematica almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.

 

Capo II – Il Consiglio Direttivo

 

Art. 13 (Composizione e nomina)

Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri eletti fra gli Associati dall’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l’Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato, il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e potrà essere riconfermato. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Ai consiglieri è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate e autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 14 (Decadenza ed obblighi dei consiglieri)

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all’interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.

I consiglieri svolgono i loro compiti nell’esclusivo interesse dell’Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell’organizzazione dell’ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d’opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all’ente. Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado.

 

Art. 15 (Compiti)

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente. Al Consiglio Direttivo spetta l’ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo determina l’importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell’Associazione che sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

 

Art. 16 (Convocazione e validità delle sedute)

II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere allegato l’ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, tramite mezzo digitale, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all’uopo nominato dal Presidente, su appositi registri regolarmente numerati.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

Capo III – Il Presidente

 

Art. 17 (Elezione)

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente e il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del precedente articolo 13, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

 

Art. 18 (Compiti)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati curando l’esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

 

Titolo V – Scioglimento dell’Associazione

 

Art. 19 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell’Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall’Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilità. In ogni caso i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

 

Titolo VI – Disposizioni finali

 

Art. 20 (Modifica dello Statuto)

Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 21 (Rinvio a disposizioni vigenti)

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.