Statuto dell’associazione culturale Scientificast
Art. 1. – E’ costituita l’Associazione culturale ” SCIENTIFICAST”, una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. – L’associazione ha sede provvisoria in Bertonico (LO), Via Mario Tosi, 10 ed ha durata illimitata. Potrà essere anticipatamente sciolta in seguito a delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 3. – L’Associazione SCIENTIFICAST persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura scientifica in tutte le sue forme;
- ampliare la conoscenza della cultura scientifica, principalmente attraverso lo strumento della rete, dei social network ed in particolare tramite lo strumento del podcasting;
- allargare la rete di competenze nell’ambito della divulgazione scientifica mediante contatti tra enti, associazioni e persone.
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali in campo scientifico affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura scientifica come un bene per ogni individuo e un valore sociale importante;
Art. 4. – L’associazione SCIENTIFICAST per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività editoriale: pubblicazione di un podcast bisettimanale che tratti i temi di attualità scientifica ed operi per una corretta divulgazione del sapere scientifico;
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti a carattere divulgativo.
Art. 5. – L’associazione SCIENTIFICAST è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci sono suddivisi in tre categorie, come segue:
- soci effettivi: persone che hanno contribuito alla fondazione dell’associazione e hanno redatto e controfirmato il presente statuto. Tali soci sono esonerati dal versamento di quote annuali. Possono essere nominati nuovi soci effettivi in caso di necessità e con delibera di almeno due terzi dell’Assemblea dei soci effettivi; tali nuovi soci dovranno essere necessariamente nominati tra persone che già sono socio ordinario o socio onorario.
- soci ordinari: persone o enti che, previa richiesta regolata dall’articolo 6 del presente statuto, all’interno dell’anno solare di pertinenza e per tutta la permanenza del vincolo associativo, hanno sostenuto economicamente, con quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, l’associazione.
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale alla crescita dell’associazione. Tali soci sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile.
I soci ordinari decadono per morte, estinzione della persona giuridica, per mancato rinnovo del libero sostegno economico all’associazione nell’anno solare in corso o espulsione deliberata dal Consiglio direttivo.
I soci effettivi e i soci onorari decadono per morte, dimissioni o espulsione deliberata dal Consiglio direttivo.
Art. 6. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta in forma telematica all’indirizzo associazione@scientificast.it del richiedente ed approvata da almeno due soci fondatori del Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al comitato dei garanti. Il pagamento della quota associativa tramite PayPal comporta l’invio automatico di una mail di richiesta d’ammissione.
Art. 7. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione o disonore alla stessa, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Comitato dei garanti.
Art. 8. – Tutti i soci fondatori hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 9. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite secondo quanto riportato nell’articolo 5 del presente statuto.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
Poiché l’associazione è senza fini di lucro, nei bilanci non saranno indicati utili di alcun tipo. E’ assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 10. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea dei soci fondatori ogni anno entro il mese di aprile.
Art. 11. – Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci effettivi;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario;
- il Comitato dei garanti;
Art.. 12. – L’Assemblea dei soci effettivi è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci fondatori, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno i due terzi dei rappresentanti assembleari.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso in forma telematica almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione online del relativo verbale.
Art. 13. – L’Assemblea dei soci effettivi ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo, e il Comitato di garanzia;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva l’eventuale regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 14. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 15. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione SCIENTIFICAST e si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga necessario.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 16. – Il presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 17. – Il Comitato dei garanti è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica due anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 19. – Tutte le cariche elettive e nominali sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Statuto approvato in data 16 Marzo 2012
I soci fondatori:
Paolo Bianchi
Simone Angioni
Silvia De Stefano
Giuliana Galati
Giuliano Greco
Marco Zambianchi
Elena Forvi





